TAR Lazio – Roma, sez. II quater, sentenza del 18 luglio 2025, n. 14313
Con la decisione in commento, il TAR Lazio ha affrontato la complessa questione dell’assoggettabilità alla disciplina di tutela dei beni culturali di un manufatto privato – un trullo cd. “pagghiaro” sito a Triggiano – destinato ad essere acquisito mediante esproprio da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) e successivamente demolito per la realizzazione della variante ferroviaria Bari Centrale – Bari Torre a Mare, rientrante tra le opere strategiche finanziate con fondi PNRR.
La controversia prende le mosse dal parere reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR e dalla nota della Soprintendenza di Bari, secondo cui “qualsiasi bene rientrante nelle previsioni di cui al disposto combinato del co. 1 dell’art. 10 e del co. 1 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 costituisce un bene culturale sottoposto alle disposizioni di tutela (…) a seguito delle operazioni di esproprio da parte del proponente”.
RFI ha contestato tale impostazione, sostenendo che il bene in questione, essendo di proprietà privata, non potesse essere assoggettato automaticamente alla disciplina di tutela prevista per i beni di originaria appartenenza pubblica.
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, sostenendo che gli atti impugnati non assurgono ad atti meramente endoprocedimentali ma anzi, al contrario, sortiscono “una ben riconoscibile ed effettiva capacità lesiva della sfera giuridica della ricorrente, che risiede specificamente nella sottoposizione degli immobili (…) alle prescrizioni e ai vincoli previsti dalla normativa di tutela dei beni culturali”, imponendo a carico di RFI precisi oneri procedimentali, come l’attivazione dell’iter autorizzatorio ex art. 21 del Codice dei beni culturali.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che la disciplina del Codice distingue due categorie di beni: quelli appartenenti fin dall’origine a soggetti pubblici, per i quali opera una “presunzione legale relativa di culturalità” ai sensi degli artt. 10, co. 1, e 12, co. 1, d.lgs. 42/2004, e quelli appartenenti a privati, per i quali la tutela consegue solo ad un provvedimento espresso di “dichiarazione di interesse culturale” ex art. 13.
Secondo i Giudici Amministrativi, la fattispecie esaminata rientra chiaramente in quest’ultima ipotesi, in quanto “non può operare la presunzione legale di culturalità di cui al combinato disposto degli artt. 10, co. 1, e 12 del Codice, in ragione della mancanza di una delle condizioni ivi previste, ossia l’originaria appartenenza della cosa ad un soggetto pubblico”.
Il TAR respinge così l’interpretazione ministeriale, evidenziando che, se si accedesse ad una lettura estensiva, si giungerebbe all’esito paradossale per cui “qualsiasi bene di proprietà privata che abbia una «anzianità» di oltre 70 anni e il cui autore non sia più in vita acquista automaticamente la qualifica di bene culturale nel momento stesso in cui esso (…) transiti in mano pubblica”.
Una tale conclusione sottolinea il Collegio, determinerebbe un aggravio procedimentale ingiustificato e rischierebbe di ostacolare la realizzazione di opere di rilevanza strategica nazionale.
Ciò non significa, tuttavia, che il bene non possa essere tutelato: il TAR riconosce infatti che, qualora sussistano concreti valori storico-artistici, “la competente Soprintendenza potrà sempre adottare la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice, assoggettandolo per tale via alla tutela codicistica”.
La decisione, annullando in parte qua la nota della Soprintendenza di Bari e il parere della Soprintendenza speciale PNRR, assume rilievo sistematico perché riafferma che l’assoggettamento ope legis al regime vincolistico ex artt. 10 e 12 richiede necessariamente l’originaria appartenenza pubblica del bene.
La mera espropriazione non è sufficiente a far scattare l’automatismo della tutela, dovendo invece applicarsi la disciplina ordinaria dell’art. 13 per i beni privati. La pronuncia si colloca così al crocevia tra esigenze di salvaguardia del patrimonio culturale e necessità di garantire l’attuazione celere di infrastrutture strategiche, evitando che un’interpretazione estensiva eccessivamente rigida possa tradursi in una paralisi dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche.
In allegato il testo della sentenza
