Obbligazioni convenzionali di bonifica e responsabilità ambientale: autonomia dell’accordo urbanistico e limiti ai vizi del consenso

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VI, sentenza del 13 maggio 2025, n. 4111

Con la decisione in commento, il Consiglio di Stato è intervenuto in modo significativo sul tema della bonifica quale obbligazione assunta nell’ambito della convenzione urbanistica, chiarendone la natura, la causa e i rigorosi limiti entro i quali può essere contestata dal privato attraverso rimedi di invalidità o risoluzione.

La pronuncia assume rilievo sistemico perché ribadisce la forza vincolante dell’accordo urbanistico e l’autonomia della sua disciplina rispetto ai criteri legali di imputazione della responsabilità ambientale.

Elemento centrale del ragionamento del Collegio è la clausola convenzionale con cui le Parti hanno precisato che l’esecuzione degli interventi avviene “nell’ambito ed in attuazione degli obblighi reciprocamente convenzionalmente assunti” e “senza che da ciò possa in alcun modo desumersi la responsabilità del Consorzio attuatore e/o dell’Amministrazione comunale con riferimento alla situazione che ha reso necessario l’intervento di bonifica”.

In particolare, la predetta clausola dimostra che nessuna delle Parti ha inteso collegare l’obbligo alla ricostruzione di profili colposi o dolosi e impedisce, conseguentemente, di attribuire alla convenzione un significato ulteriore rispetto a quello voluto al momento della stipula.

In questa prospettiva il Consiglio di Stato esclude che il privato possa invocare vizi del consenso per sottrarsi all’impegno.

La tesi secondo cui l’obbligo sarebbe stato assunto sulla base dell’erronea convinzione che l’amministrazione non avesse alcuna responsabilità nella vicenda “non trova riscontro nel testo della convenzione ed è, anzi, espressamente smentita dal dato letterale”.

Le rappresentazioni soggettive che avrebbero accompagnato la decisione negoziale rimangono infatti nella “sfera dei motivi, sforniti di rilevanza contrattuale” e non possono incidere, secondo la ricostruzione prospettata dal Collegio, sulla validità dell’accordo in assenza di prova di comportamenti ingannevoli o reticenti, che nel caso concreto non emergono.

Il Collegio chiarisce, inoltre, che la disciplina ambientale non interferisce con l’autonomia delle Parti. L’articolo 244 del decreto legislativo 152 del 2006 individua il responsabile dell’inquinamento quale soggetto obbligato alla bonifica ma non impedisce che la convenzione stabilisca un criterio diverso di attribuzione degli oneri.

Ciò è possibile soprattutto quando gli interventi richiesti hanno natura “meramente ripristinatoria e riparatoria” e si collocano nell’ambito delle opere di urbanizzazione previste dal piano.

La scelta contrattuale di allocare sul privato la realizzazione delle opere non entra in conflitto con il principio “chi inquina paga” ma ne costituisce un’applicazione su un diverso piano.

Vengono respinte anche le domande di nullità, annullabilità e risoluzione della clausola.

Esse sono rivolte ad un singolo articolo della convenzione e risultano tra loro incompatibili oltre che non supportate da alcun elemento probatorio.

Su questo punto, il Consiglio di Stato richiama infatti il principio secondo cui la convenzione urbanistica è un regolamento unitario che non può essere scomposto per rimettere in discussione solo le obbligazioni più onerose dopo la sua esecuzione o in presenza di difficoltà attuative.

La decisione conferma infine la legittimità dell’operato dell’amministrazione che ha richiesto un progetto di bonifica conforme alle prescrizioni tecniche senza far discendere dall’atto alcuna imputazione di responsabilità ambientale.

Il richiamo alla normativa del decreto legislativo 152 del 2006 è definito “privo di rilievo” perché la fonte dell’obbligo resta quella convenzionale.

La pronuncia assume rilievo perché rafforza la stabilità del patto urbanistico e delimita l’uso della disciplina ambientale come parametro di contestazione dell’accordo.

L’obbligo di bonifica rimane un impegno assunto autonomamente dal privato per l’attuazione del disegno urbanistico e non può essere riletto alla luce di presupposti soggettivi o di ricostruzioni successive che mirino a liberarsene.

In allegato il testo della sentenza

Dott.ssa Chiara Catenazzo