24 luglio 2026
TAR Lazio – Roma, sez. V-ter, 26.06.2026, n. 11717
Con sentenza n. 11717 del 26 giugno 2026, il TAR Lazio – Roma ha accolto il ricorso proposto da tre società concessionarie operanti nel settore portuale, assistite dallo Studio, avverso il provvedimento di determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per l’anno 2025.
La vicenda si colloca nel solco di una precedente decisione del medesimo TAR (Roma, sez. V-ter, 2 gennaio 2025, n. 13), con cui era stato annullato il decreto ministeriale del 30 dicembre 2022, recante gli aggiornamenti per il 2023 delle misure unitarie dei canoni demaniali marittimi, nella parte in cui il Ministero aveva fatto applicazione di un indice statistico diverso da quello previsto dalla fonte primaria.
In particolare, il decreto allora gravato aveva aggiornato i canoni annui relativi alle concessioni demaniali per il 2023 sulla base della media degli indici determinati dall’Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, in spregio dell’art. 04 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 (conv. con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494), a mente del quale “I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso”.
A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione della pronuncia, in data 21 maggio 2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73 (conv. con modificazioni in Legge 18 luglio 2025, n. 105), che all’art. 6, comma 1, ha introdotto una norma all’apparenza di interpretazione autentica, statuendo che “Il comma 1 dell’articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l’indice dei valori per il mercato all’ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell’indice da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali”.
Il 22 ottobre 2025 è stato pubblicato in G.U. il Decreto 18 settembre 2025, con il quale il Direttore Generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto gli “Aggiornamenti, relativi all’anno 2025, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime”, applicando il criterio della media degli indici determinati dall’Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali sulla scorta della novella normativa.
Tale provvedimento è stato dunque impugnato sul presupposto che l’incremento applicato fosse stato costruito assumendo ancora come base valori determinati in forza del decreto del 2022, già annullato in sede giurisdizionale.
La pronuncia in commento che ha definito il giudizio presenta motivi di interesse che vanno oltre il caso concreto, poiché affronta, da un lato, questioni processuali di particolare rilievo, riguardanti l’efficacia dell’annullamento di un atto generale e il rapporto di invalidità caducante tra il decreto ministeriale e i successivi atti applicativi di determinazione del canone; dall’altro, profili di merito attinenti ai limiti di operatività della novella introdotta dall’art. 6, comma 1, del d.l. 21 maggio 2025, n. 73, escludendone la natura interpretativa e, con essa, la possibilità di spiegarne effetti retroattivi sui canoni 2023 e 2024.
Con riferimento ai primi, il TAR ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione e interesse delle ricorrenti a far valere gli effetti della precedente sentenza n. 13 del 2025, riconoscendo al decreto del 30 dicembre 2022 natura di atto generale a contenuto sostanzialmente e strutturalmente unitario, rivolto a una pluralità di destinatari indeterminati o indeterminabili a priori, con la conseguenza che il relativo annullamento è idoneo a produrre effetti ultra partes.
Muovendo dalla medesima premessa, il Collegio ha altresì escluso che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, fosse necessario impugnare anche i singoli atti di determinazione del canone adottati dalle Autorità di sistema portuale in applicazione del decreto ministeriale, ravvisando tra il provvedimento presupposto e gli atti successivi un rapporto di invalidità caducante, fondato sulla natura meramente esecutiva degli atti applicativi, sul collegamento genetico che li unisce al decreto e, soprattutto, sulla circostanza che il decreto ministeriale costituisse il presupposto unico e necessario degli atti consequenziali.
Sotto il profilo del merito, la sentenza ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l’aggiornamento disposto per il 2025 fosse stato applicato sul canone del 2024 e quest’ultimo, a sua volta, sul canone del 2023 già incrementato in forza del decreto del 30 dicembre 2022 annullato dal TAR, sicché il Ministero ha finito, in sostanza, per recuperare indirettamente un parametro già dichiarato illegittimo, rendendone efficaci gli effetti anche per le annualità successive.
Né, secondo il Collegio, tale esito avrebbe potuto ritenersi legittimato dalla novella introdotta dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 73 del 2025, atteso che la disposizione è stata qualificata dai Giudici come innovativa, e non interpretativa, nella misura in cui non si limita a chiarire uno dei possibili significati della norma previgente, ma sostituisce un indice con un altro e strutturalmente diverso.
Da ciò è discesa, secondo la sentenza, l’impossibilità di attribuire alla norma efficacia retroattiva e, conseguentemente, l’illegittimità del decreto ministeriale nella parte in cui ne ha fatto applicazione anche con riferimento ai canoni 2023 e 2024.
La decisione si segnala, pertanto, non solo per l’impatto immediato che è suscettibile di produrre nei confronti degli operatori del settore portuale, ma anche perché contribuisce a chiarire, in termini più generali, i limiti entro cui può operare il legislatore nel ridefinire i parametri di aggiornamento dei canoni concessori, nonché la portata processuale dell’annullamento di atti generali e dell’invalidità caducante dei relativi atti applicativi.
Avv. Chiara Magnani

