Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2026, n. 3177
20 maggio 2026
Le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini del riparto di giurisdizione in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, occorre verificare se l’amministrazione sia chiamata ad esercitare un potere discrezionale ovvero sia vincolata all’applicazione di un meccanismo automatico.
Nel caso di specie, la domanda aveva ad oggetto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, norma introdotta per fronteggiare l’aumento eccezionale dei costi dei materiali, che prevede l’applicazione dei prezziari regionali aggiornati anche in deroga alle clausole contrattuali.
Il Collegio ha evidenziato che tale disciplina configura un meccanismo vincolato, ancorato a parametri oggettivi predeterminati, che non implica alcuna valutazione comparativa di interessi né l’esercizio di poteri autoritativi da parte della stazione appaltante, la quale opera su un piano paritetico rispetto al contraente privato.
Ne consegue che la posizione dell’appaltatore assume consistenza di diritto soggettivo all’adeguamento dei prezzi e che la relativa controversia attiene all’esecuzione del rapporto contrattuale, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che «l’art. 26 del D.L. 50/2022 […] non attribuisce alla P.A. alcun esercizio di potere pubblicistico […] ma rinvia espressamente all’applicazione dei prezzari regionali aggiornati», trattandosi di «un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti […] che esclude qualsiasi margine di discrezionalità dell’Amministrazione», sicché l’adeguamento «si risolve in un’operazione meramente contabile» e la P.A. «non agisce nell’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale ma come contraente in posizione paritaria», con conseguente configurabilità di un diritto soggettivo e radicamento della giurisdizione ordinaria.
In allegato il testo dell’ordinanza.
Dott.ssa Carlotta Rosato

