TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 2 aprile 2026 n. 1538
10 aprile 2026
Il TAR Milano ha affermato che, nelle procedure di gara, il subappalto qualificante e l’avvalimento costituiscono istituti distinti e non sovrapponibili, operanti secondo presupposti e modalità differenti, sicché il primo non può essere utilizzato per supplire alla carenza di un requisito di partecipazione quando la lex specialis preveda espressamente il ricorso al secondo.
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha legittimamente disposto l’esclusione dell’operatore economico che, privo del requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori per la prestazione principale, aveva dichiarato di voler ricorrere al subappalto qualificante anziché stipulare un contratto di avvalimento, come richiesto dal disciplinare.
Il Collegio ha evidenziato che, in presenza di un requisito abilitante allo svolgimento della prestazione principale, il concorrente privo dello stesso non può eseguire direttamente il servizio, dovendo ricorrere agli strumenti previsti dalla lex specialis nei limiti e secondo le modalità ivi stabilite, senza possibilità di sovrapporre istituti diversi in funzione sostitutiva.
È stato inoltre ribadito che l’interpretazione della legge di gara deve avvenire secondo criteri letterali e sistematici, senza forzature estensive in nome del favor partecipationis, non potendo quest’ultimo tradursi in una alterazione delle regole di partecipazione.
Il TAR ha infatti affermato che «il subappalto “necessario” o “qualificante” presenta delle peculiarità rispetto al subappalto c.d. ordinario […] il subappalto si configura allora come “necessario” perché l’affidamento […] è imposto dal difetto di qualifica del concorrente», ma ha chiarito che, nel caso di specie, l’operatore «non ha stipulato un contratto di avvalimento […] per sopperire alla carenza del requisito tecnico di partecipazione», con la conseguenza che «l’esclusione dalla gara è stata legittimamente disposta dalla stazione appaltante».
In allegato il testo della sentenza.
Dott.ssa Carlotta Rosato

