Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1986
29 marzo 2026
Il Consiglio di Stato ha statuito che, nell’ambito del procedimento di VIA relativo alla realizzazione di impianti eolici, la fase di superamento del dissenso tra amministrazioni rimessa al Consiglio dei Ministri non costituisce un segmento autonomo o estraneo al procedimento amministrativo, ma si inserisce nel procedimento originato dall’istanza del privato, mantenendo natura amministrativa e provvedimentale, pur in presenza di un atto qualificabile come espressione di alta amministrazione.
Da tale qualificazione discende che la fase in questione resta soggetta ai principi generali del procedimento amministrativo, ivi compreso l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, non potendo lo stesso rimanere indefinitamente sospeso; conseguentemente, il privato, titolare di un interesse diretto alla definizione del procedimento, può esperire l’azione avverso il silenzio in caso di inerzia dell’amministrazione.
In particolare, il Collegio ha affermato che « L’attività svolta dal Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso di una delle amministrazioni che cogestiscono il potere di esprimersi sulla VIA, è dunque, un’attività provvedimentale che si innesta nel procedimento amministrativo originato dall’istanza del privato di cui, conseguentemente, non può essere affermata l’estraneità al menzionato tratto procedimentale, anche se la sintesi del dissenso costituisce un atto di “alta amministrazione” e di armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti».
In allegato il testo della sentenza.
Dott.ssa Carlotta Rosato

