Conguagli regolatori per partite pregresse nel servizio idrico integrato: funzione riequilibratrice e compatibilità con il metodo tariffario normalizzato

Corte d’Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, sentenza del 23 marzo 2026

La Corte d’Appello di Cagliari ha affermato che i conguagli tariffari relativi a partite pregresse del servizio idrico integrato antecedenti al 2012, quantificati dall’Ente d’Ambito ai sensi dell’art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013, non integrano una indebita applicazione retroattiva del metodo tariffario idrico, ma costituiscono strumenti di recupero di componenti tariffarie già previste dal previgente metodo tariffario normalizzato, secondo i principi chiariti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 6 maggio 2025, n. 23858. In particolare, tale disposizione regolatoria «non ha portata retroattiva: essa, infatti, ha semplicemente consentito la liquidazione “ora per allora” di importi che, in base al metodo normalizzato, avrebbero dovuto riversarsi sull’utente attraverso incrementi tariffari», sicché non viene in rilievo «una tariffa integrativa retroattiva applicata su consumi effettuati in anni precedenti», ma il recupero di somme già esigibili secondo il sistema tariffario vigente ratione temporis.

Richiamando l’arresto nomofilattico, la Corte d’Appello ha inoltre evidenziato che anche nel vigore del metodo tariffario normalizzato sussistevano meccanismi di revisione del corrispettivo idonei ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, atteso che tale sistema «conteneva meccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni del corrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello atteso dei ricavi», in coerenza con il principio della copertura integrale dei costi sancito dall’art. 13 della l. n. 36/1994 e successivamente dall’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006. Ne consegue che la previsione dell’art. 31 cit. legittima il recupero delle partite pregresse non liquidate nel precedente periodo regolatorio, purché coerenti con i criteri del metodo tariffario vigente all’epoca, restando escluso che i conguagli debbano essere limitati ai soli «costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione», dovendo piuttosto verificarsi che la pretesa trovi giustificazione «nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1 agosto 1996».

La Corte ha altresì richiamato la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593/2022, secondo cui la determinazione tariffaria costituisce il momento genetico del diritto al conguaglio, con la conseguenza che la relativa prescrizione decorre dalla quantificazione operata dall’autorità competente, poiché «ammettere l’assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l’incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero».

Ne deriva la legittimità della pretesa creditoria del gestore relativa ai conguagli per partite pregresse antecedenti al 2012, in quanto espressione di un meccanismo di riequilibrio tariffario già previsto dal sistema regolatorio vigente nel periodo di riferimento e definitivamente chiarito, nei suoi presupposti applicativi, dall’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite n. 23858/2025.