L’annotazione nel casellario ANAC presuppone una valutazione limitata all’utilità della notizia e alla non manifesta infondatezza dei fatti segnalati

Consiglio di Stato – Sez. V, 16 febbraio 2026, n. 1119

Il Consiglio di Stato ha statuito che, a fronte della segnalazione di una stazione appaltante relativa a una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l’ANAC non è chiamata a svolgere un’autonoma valutazione sulla gravità dell’illecito professionale né ad accertare definitivamente i fatti, ma deve limitarsi ad apprezzare l’utilità della notizia ai fini della pubblicità informativa e la sua non manifesta infondatezza, in funzione delle valutazioni rimesse alle singole stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’operatore economico.

Pertanto, è legittima l’annotazione fondata su una risoluzione contrattuale per inadempimento, trattandosi di ipotesi tipica di iscrizione nel Casellario, per la quale può ritenersi attenuato l’onere motivazionale sull’utilità della notizia, salvo la presenza di evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico.

Il Giudice amministrativo, in particolare, ha rilevato che: «a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’Anac non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione ai fini generali di pubblicità notiziale. L’ANAC, piuttosto, è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine alla “utilità” della notizia […] mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento»; con la conseguenza che l’annotazione «non implica […] il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale».