La qualifica di amministratore di fatto presuppone un accertamento positivo dell’effettivo esercizio di poteri gestori e non può essere desunta in via presuntiva

TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 31 ottobre 2025, n. 3507

Con la sentenza in commento, il TAR Lombardia ha stabilito che la qualifica di amministratore di fatto – ai fini dell’esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 94, comma 3, lett. h), del D.lgs. n. 36/2023 – non può essere attribuita in via automatica o presuntiva, ma richiede la prova concreta dell’effettivo esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell’amministratore.

Pertanto, è illegittima l’esclusione fondata su mere notizie di cronaca o su inferenze tratte dalla tipologia dei reati contestati (es. corruzione o turbativa d’asta), poiché la stazione appaltante ha l’onere di dimostrare, con mezzi di prova tipizzati, che il soggetto abbia effettivamente svolto funzioni gestorie o di direzione idonee a guidare o influenzare l’attività sociale.

Il Giudice amministrativo, in particolare, ha rilevato che: «La circostanza per cui un socio della società era indagato, e al contempo interessato da una misura cautelare personale (circostanza non smentita dalla ricorrente), a seguito dell’asserita commissione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, benché gravi, non costituisce elemento probatorio da solo rilevante per affermare che quel soggetto sia (anche) l’amministratore di fatto della società. (…) Non è dunque la commissione (o il tentativo) di un reato che avvantaggia la società a rendere l’agente amministratore di fatto, ma è la tipologia di attività che il soggetto compie, lecitamente o illecitamente, che denota il suo ruolo di amministratore in via di fatto. Conseguentemente, non è possibile inferire in via automatica dai reati realizzati a vantaggio della società la presenza nell’agente del ruolo di amministratore di fatto».

In allegato il testo della sentenza.

Dott.ssa Carlotta Rosato